IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198,  recante  «Istituzione  del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione  e  deleghe
al  Governo  per  la  ridefinizione  della  disciplina  del  sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica  e
televisiva locale, della  disciplina  di  profili  pensionistici  dei
giornalisti e della composizione e  delle  competenze  del  Consiglio
nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
concessione  del  servizio   pubblico   radiofonico,   televisivo   e
multimediale», ed in particolare l'art. 1, concernente  le  fonti  di
alimentazione, le finalita' ad esso riferibili, nonche' le  modalita'
di  ripartizione  del  Fondo  per  il  pluralismo   e   l'innovazione
dell'informazione; 
  Visto  l'art.  189  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.   34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in
particolare il  comma  1  che  dispone  che  «A  titolo  di  sostegno
economico per gli oneri straordinari  sostenuti  per  lo  svolgimento
dell'attivita' durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione
del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita  esclusivi
per la rivendita di giornali e riviste, non titolari  di  redditi  da
lavoro dipendente o  pensione,  e'  riconosciuto  un  contributo  una
tantum fino a 500 euro, entro il limite di  7  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa»; 
  Visto altresi' il comma 2 del citato art. 189 del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale «Il contributo e'  concesso  a
ciascun soggetto di cui al comma 1, nel rispetto del limite di  spesa
ivi   indicato   previa   istanza   diretta   al   Dipartimento   per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri.  Nel  caso  di  insufficienza  delle  risorse   disponibili
rispetto alle richieste ammesse, si procede alla  ripartizione  delle
stesse tra  i  beneficiari  in  misura  proporzionale  al  contributo
astrattamente spettante ai sensi del comma 1»; 
  Visto, inoltre, il successivo comma  3  del  citato  art.  189  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo il quale «Il contributo di
cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito  ai
sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; 
  Visto altresi' il comma 4 del citato art. 189 del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, che prescrive che «Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data
di' entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono stabiliti le modalita', i contenuti, la  documentazione
richiesta e i termini per la presentazione della domanda  di  cui  al
comma 2»; 
  Visto, infine, il comma 5 del citato art. 189 del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, in  base  al  quale  «Agli  oneri  derivanti  dal
presente articolo, pari a 7 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il  pluralismo
e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della  legge  26
ottobre  2016,  n.  198,  nell'ambito  della  quota  spettante   alla
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  che  e'  corrispondentemente
incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2020. All'incremento del
predetto fondo si provvede ai sensi dell'art. 265»; 
  Visto  l'art.  265  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.   34,
convertito con modificazioni dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,
recante «Disposizioni finanziarie  finali»  ed,  in  particolare,  il
comma 16  che  dispone:  «Ai  fini  dell'immediata  attuazione  delle
disposizioni recate dal presente decreto e nelle more  dell'emissione
dei titoli di cui al comma  1,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto  dei  residui.  Il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ove  necessario,   puo'
disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di   tesoreria,   la   cui
regolarizzazione,  con  l'emissione  di  ordini  di   pagamento   sui
pertinenti capitoli di spesa,  e'  effettuata  entro  la  conclusione
dell'esercizio 2020»; 
  Vista la nota prot. DIE n. 5224 del 18 giugno 2020, con  la  quale,
nelle more della disponibilita' delle  previste  risorse  finanziarie
sul pertinente capitolo di bilancio della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, il Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  ha
richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze  l'anticipazione
di tesoreria  dell'importo  di  7  milioni  di  euro,  ai  sensi  del
sopracitato art. 265, comma 16, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  RGS
prot. n. 125749 del 15 luglio 2020, acquisita al prot.  DIE  n.  5716
del 15 luglio 2020,  con  la  quale  l'Ispettorato  generale  per  la
finanza delle  pubbliche  amministrazioni  ha  autorizzato  la  Banca
d'Italia  ad  impartire  le  necessarie  istruzioni  alla  competente
tesoreria per scritturare in un conto sospeso il richiesto  pagamento
di 7 milioni di euro da accreditare sul conto corrente  di  tesoreria
centrale intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la nota prot. DIE 5774 del 20 luglio 2020  con  la  quale  il
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ha chiesto all'Ufficio di bilancio  e  per  il
riscontro di regolarita' amministrativo-contabile l'istituzione di un
nuovo capitolo di bilancio denominato «bonus una  tantum  edicole  di
cui all'art. 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»; 
  Considerato che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria  ha
gia'  stipulato  con  Unioncamere  e   InfoCamere   un   accordo   di
collaborazione   -   sottoscritto   digitalmente    dai    rispettivi
rappresentanti in data  23  luglio,  30  luglio  e  31  luglio  2019,
attualmente vigente ed  operativo  -  per  la  gestione  tecnica  del
credito d'imposta a favore degli esercenti le  attivita'  commerciali
che operano nel settore  della  vendita  al  dettaglio  di  giornali,
riviste e periodici, istituito e disciplinato dall'art. 1,  commi  da
806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  in  ragione  della
necessita' di garantire la piena e tempestiva attuazione della misura
agevolativa  avvalendosi  del  supporto  degli  enti  che  provvedono
istituzionalmente  alla  predisposizione,  tenuta,  conservazione   e
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese e
del Repertorio economico amministrativo (R.E.A.); 
  Considerato  che  la  misura   disciplinata   dall'art.   189   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  presenta  diversi  aspetti  di
analogia  (particolarmente  nella  platea  dei  destinatari  e  nelle
modalita' di accesso e di controllo dei requisiti) rispetto a  quella
disciplinata dall'art. 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre
2018,  n.  145,  e  che  pertanto  appare  opportuno  e   vantaggioso
utilizzare anche in questo caso  le  sinergie  create  attraverso  il
citato accordo con Unioncamere - InfoCamere,  anche  nell'intento  di
ridurre il carico dell'onere amministrativo per i richiedenti; 
  Vista la direttiva del Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri in data 8 novembre 2017,  con  la  quale  sono
state disciplinate le fattispecie, le motivazioni e le modalita'  con
le quali si puo' procedere all'apertura  di  conti  correnti  bancari
intestati alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Considerato che l'elevata numerosita' della  platea  dei  possibili
beneficiari della misura non consentirebbe la necessaria rapidita'  e
contestualita' nel pagamento del contributo  a  tutti  i  richiedenti
ammessi, ove si utilizzassero le  ordinarie  procedure  contabili  di
pagamento tramite il sistema SICOGE, e  che  pertanto  e'  necessario
autorizzare il Capo del Dipartimento per l'informazione e  l'editoria
ad aprire un apposito conto corrente  bancario  o  postale  dedicato,
avente le caratteristiche stabilite nella  direttiva  di  cui  sopra,
presso un ente o istituto che  garantisca  la  gestione  massiva  dei
predetti pagamenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
26  settembre  2019,  con   il   quale   sono   state   delegate   al
Sottosegretario di Stato dott. Andrea  Martella,  tra  le  altre,  le
funzioni in  materia  di  editoria  e  prodotti  editoriali,  diritto
d'autore, vigilanza sulla SIAE, nonche' l'attuazione  delle  relative
politiche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e beneficiari 
 
  1. Ai sensi dell'art. 189, comma 1,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e' riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro  alle
persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di
giornali e riviste, non titolari di redditi da  lavoro  dipendente  o
pensione, a titolo di sostegno economico per gli  oneri  straordinari
sostenuti  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  durante  l'emergenza
sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19.